Vittoria in corte di giustizia tributaria per mancato contradditorio preventivo

Lo Studio Giugliano ha ottenuto una importante vittoria presso la corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno avverso un avviso di accertamento emesso in seguito ad una verifica ispettiva.

In particolare è stata accertata la violazione del principio di contradditorio preventivo tra agenzia delle entrate e contribuente.

Il nostro legislatore ha infatti introdotto nel nostro ordinamento una norma specifica, ossia l’art. 6 bis della legge 212/2000, con la quale è stato previsto che “..tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi di giustizia tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità da un contraddittorio informato ed effettivo..” 

Questa norma si preoccupa di rendere effettivo ed informato il contraddittorio preventivo ed endoprocedimentale, a pena di nullità, per gli atti autonomamente impugnabili, a prescindere da qualsiasi tipo di tributo e da qualsiasi tipo di verifica fiscale. L’art. 6 bis della legge 212/2000 reca una sintetica disciplina d’ordine generale in merito alla procedimentalizzazione applicativa dell’istituto del contraddittorio.

Una disciplina che peraltro non mostra di volersi sostituire a quella che già da tempo regola la formazione partecipativa e l’esercizio del contraddittorio e ciò soprattutto per l’assenza di un apparato normativo a finalità abrogativa. 

Il contraddittorio viene attivato non dal contribuente, ma dall’A.F., la quale con modalità idonee a garantire la conoscibilità, comunica al contribuente lo schema di atto. La procedura deve essere effettiva e partecipata, essendo esclusa una fastidiosa formalità di facciata in quanto l’atto che viene adottato in esito dal contraddittorio:

-deve tener conto delle osservazioni del contribuente;

-deve essere motivato relativamente alle osservazioni che l’A.F. ritiene di non dover accogliere.

Nel caso di specie, la società ricorrente, dopo la notifica dello schema di atto, contattava  il funzionario dell’Ufficio accertatore, con  il quale si instaurava un inizio di contraddittorio rinviando ad una data successiva l’analisi documentale.

Prima di tale data l’amministrazione finanziaria emanava l’avviso di accertamento venendo meno al contradditorio

La corte di giustizia tributaria ha accolto pertanto il ricorso presentato dallo studio giugliano in virtu’ del venir meno del contradditorio senza giustificato motivo.

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